IL GIUDICE DI PACE 
 
    Premesso: 
        che con ricorso depositato in Cancelleria il 22  maggio  2010
Antonacci Domenico  ha  impugnato  il  verbale  di  contestazione  n.
A993816 del 25 novembre 2009 della Polizia Municipale  di  Bari,  che
gli ha contestato la violazione dell'art. 146/3  C.d.s.  e  «multato»
con la  sanzione  pecuniaria  di  € 163,86  per  aver  egli  superato
l'incrocio con il semaforo proiettante luce rossa; 
        che il ricorrente ha  negato  l'illecito  e  criticato  nello
stesso tempo le modalita' della sua contestazione, in via preliminare
sollevando eccezione d'incostituzionalita'  della  Legge  finanziaria
2010 circa  il  pagamento  del  «contributo  unificato»  nei  giudizi
d'opposizione a sanzione amministrativa; 
    Rilevato che la prima parte dell'art. 2,  comma  212,  lett.  b),
punto 2, della legge n. 191/2009  (Legge  finanziaria  2010,  che  ha
introdotto l'art. 6-bis nel d.P.R.  n.  115/2005)  dispone  che  «nei
procedimenti di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni,  gli  atti  del  processo  sono  soggetti
soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche'  delle  spese
forfetizzate secondo l'importo  fissato  nell'art.  30  del  presente
testo unico»; 
    Considerato che  a  tale  «dazio»  non  e'  soggetto  il  ricorso
gerarchico al Prefetto da non  ritenersi  sovrapponibile  al  ricorso
giurisdizionale soggetto contributo, perche': 
        1) l'opposizione all'A.G.O. e' decisa da organo terzo, mentre
il reclamo al  Prefetto  e'  esaminato  da  soggetto,  che  e'  parte
dell'amministrazione pubblica anche quando  l'atto  promana  da  ente
territoriale minore e, persino, quando l'atto impugnato e'  di  fonte
diversa dato che anche in tal caso l'organo prefettizio e'  parte  di
strutture latu sensu pubbliche; 
        2)  il  procedimento  dinanzi  al  Prefetto,  limitato   alla
possibilita' di audizione dell'interessato ed alla  presentazione  di
scritti  difensivi  e  documenti,   non   assicura   la   completezza
dell'accertamento cosi' come avviene in via giudiziaria; 
        3) la gratuita' del procedimento puo' fortemente condizionare
il trasgressore ad affidarsi al Prefetto vieppiu' nei casi in cui non
vi e' proporzionalita' tra la misura della sanzione pecuniaria ed  il
costo del ricorso al Giudice, sicche' l'incolpato sarebbe  indotto  a
ricorrere alla tutela minore  rinunciando  a  quella  giurisdizionale
assicurata dall'art. 24 Cost. a tutti i cittadini; 
        4) che la disposizione criticata si pone anche  in  contrasto
con l'esenzione accordata  ai  procedimenti  penali,  pur  avendo  le
sanzioni amministrative lo stesso carattere sanzionatorio  di  quelle
penali e benche', talora, le prime possano produrre conseguenze  piu'
gravi delle seconde, come ad esempio nei casi di confisca del  mezzo,
sequestro, ritiro  della  carta  di  circolazione,  provvedimenti  in
ordine alla patente di guida; 
        5) che  in  definitiva  sussistono  fondati  dubbi  circa  la
legittimita' della sopra citata disposizione in quanto  non  assicura
l'uguaglianza di tutti i cittadini fronte alla legge rispetto a tutti
gli atti rinvenienti da sanzioni amministrative illegittime  (art.  3
Cost.), lasciando al trasgressore, specialmente di fronte  a  «multe»
minime, la imbarazzante scelta  di  rinunciare  alla  tutela  dinanzi
all'A.G.O. oppure di affidarsi al Prefetto organo non terzo; 
        6) che,  infine,  la  richiamata  norma  e'  in  sospetto  di
illegittimita', perche' compromette  la  facolta'  dei  cittadini  di
agire in giudizio (art. 24 Cost.)  per  far  valere  i  loro  diritti
contro gli atti della P.A. (art. 113 Cost).